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martedì 18 giugno 2019
TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SUI TROJAN MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE: I “CAPTATORI INFORMATICI” CHE HANNO INGUAIATO LUCA PALAMARA POTREBBERO AVER COLPITO ANCHE VOI: PER AFFARI, PER POLITICA, PER UNA RELAZIONE FINITA MALE

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martedì 11 giugno 2019
GIOACCHINO GENCHI STRONCA L’USO DELLO SPYWARE: “NON CAPISCO PERCHÉ LO STATO NE ABBIA AFFIDATO AI PRIVATI: SONO SOGGETTI SENZA TITOLO GIURIDICO, POTENZIALMENTE CORRUTTIBILI, SFUGGONO AD OGNI CONTROLLO, E NEI CONFRONTI DEI QUALI NON PUÒ ESSERE ATTIVATA ALCUNA VERIFICA. IL TROJAN IMPEGNA MOLTE RISORSE DELL'APPARECCHIO, LO SURRISCALDA E LO RALLENTA…”
Vincenzo Iurillo per il “Fatto quotidiano”
L'ex superconsulente Gioacchino Genchi incarna tutte le competenze per analizzare a 360° vizi, virtù, potenzialità e i limiti del trojan, "la rivoluzione delle investigazioni", il virus che ha messo nei guai il pm di Roma Luca Palamara, lo spyware che trasforma lo smartphone in un microfono e può copiarne i dati e la memoria da remoto.
Genchi è stato poliziotto informatico, esperto nell'incrocio di dati telefonici, e ora è avvocato penalista in processi che si decidono sulla valutazione e l'utilizzabilità delle intercettazioni. Ha giocato all'attacco e ora ogni tanto si schiera in difesa. Sul trojan solleva un problema preliminare grande come un grattacielo: "Non capisco perché lo Stato ne abbia affidato ai privati l' uso e la gestione. I Tribunali sono statali, i pm sono statali, i processi li fa lo Stato e le intercettazioni informatiche che vengono discusse nei processi vengono appaltate a soggetti esterni? Lo Stato dovrebbe diventare imprenditore in proprio di questo settore per evitare le anomalie del caso Exodus" (nelle scorse settimane la Procura di Napoli ha ottenuto l' arresto del titolare e dello sviluppatore di un software-trojan dal nome Exodus con il quale avrebbero trasferito sui cloud di Amazon montagne di dati riservati di inchieste giudiziarie, accessibili da chiunque fosse in possesso di un paio di password, ndr).
Cosa avrebbe dovuto insegnare il caso Exodus?
Che è sbagliato consegnare alle ditte una delega in bianco per fare il bello e il cattivo tempo. Sono soggetti senza titolo giuridico, potenzialmente corruttibili, sfuggono ad ogni controllo, e nei confronti dei quali non può essere attivata alcuna verifica.
I privati gestivano e gestiscono anche le intercettazioni telefoniche.
Il trojan non è assimilabile a una intercettazione telefonica. Quando facevo il consulente delle Procure, acquisivo un tabulato in forma elettronica certificata, e i dati sul numero e la durata delle conversazioni erano verificabili e riscontrabili dalle parti, come l' audio della telefonata, si sa quando inizia e quando finisce. Il flusso dati del trojan invece non è così: dipende dalle scelte di chi stabilisce quando accendere e quando spegnere il microfono e copiare i file, e può anche cancellarne una parte senza che nessuno se ne accorga. Io da cittadino non mi sentirei al sicuro.
Ma come? Il microfono audio-video non è sempre acceso?
No. Il trojan impegna molte risorse dell'apparecchio, lo surriscalda e lo rallenta. Scarica subito la batteria. Non esisterà mai un trojan che funzioni senza alimentazione, sull'accumulo di energia siamo fermi ai tempi di Alessandro Volta. Quindi, decisivo per la qualità delle indagini è il 'pilota' del trojan.
La persona che decide quando attivarlo e quando spegnerlo, dopo aver raccolto - ascoltando le telefonate e leggendo i messaggi - i dati su mosse e appuntamenti dell'indagato. Dovrebbe essere un attento investigatore di polizia giudiziaria. Ne abbiamo di bravissimi, che però non lo fanno. Lo fanno i tecnici delle ditte, che assumono le funzioni di ausiliari di polizia giudiziaria. Ma questo può porre dei motivi giuridici per chiedere la nullità dell' utilizzo delle intercettazioni del trojan. Io da avvocato in qualche caso li ho sollevati.
Quindi un cellulare surriscaldato potrebbe mettere in guardia l'indagato.
Vuole una chicca? Un cliente mi ha confidato di aver acquistato un apparecchio che misura la temperatura del telefonino.
Ci sono altri modi per eludere il trojan?
Il virus è sviluppato in modo da accendersi in automatico quando rileva che l' apparecchio si sta caricando, perché è sicuro di funzionare senza azzerare la batteria. È sufficiente non attaccarlo alla corrente nei luoghi dove si prevede di tenere delle riunioni riservate. Un altro modo, ovviamente, è spegnere il cellulare. Meglio se qualche ora prima dell' appuntamento.
Esiste uno smartphone che non si può intercettare?
Sì. Quello guasto.
Fonte: qui
martedì 31 ottobre 2017
LA CASSAZIONE APRE ALL’USO DI SOFTWARE SPIA: INFETTA PC, TABLET E SMARTPHONE. PUO’ INTERCETTARE MAIL, COMUNICAZIONI, SCHERMATE.
E PUO’ ANCHE ESSERE USATO COME MICROFONO PER ASCOLTARE CONVERSAZIONI
IL PARADOSSO DELLA SENTENZA E’ CHE SI TRATTA DELL’EFFETTO COLLATERALE DI UN RICORSO DEGLI OCCHIONERO
Carola Frediani per La Stampa
È una vicenda dove i trojan sono protagonisti. Utilizzati dagli indagati per spiare sulle loro vittime - almeno secondo l’ipotesi dell’accusa - ma anche dagli inquirenti. E poi finiti al centro di uno scontro legale, con tanto di esposto degli indagati contro il pm e la polizia postale, e ora una sentenza della Cassazione.
IL CASO OCCHIONERO
Stiamo parlando dell’indagine su una campagna di cyberspionaggio condotta contro un gran numero di professionisti e politici italiani, il caso Eyepyramid, dal nome del software malevolo utilizzato. Una vicenda che aveva portato lo scorso gennaio a un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di Giulio e Francesca Maria Occhionero, noti da allora sui media come i fratelli Occhionero e accusati di essere dietro tale campagna di intrusioni informatiche e raccolta di informazioni.
I due però avevano respinto gli addebiti. E avevano anche impugnato l’ordinanza di custodia cautelare su una serie di questioni, inclusa la legittimità dell’utilizzo di un trojan sul computer degli indagati da parte degli inquirenti. In sostanza, secondo i fratelli Occhionero, nel loro caso i trojan di Stato non si potevano utilizzare e di conseguenza i risultati raccolti dovevano considerarsi inutilizzabili.
I TROJAN DI STATO
Stiamo parlando di quei software - definiti spesso dagli inquirenti anche captatori informatici, agenti intrusori, virus autoinstallanti - utilizzati da anni dalle forze dell’ordine e dalle procure nel corso delle indagini, come abbiamo raccontato più volte. Di fatto sono software malevoli, spyware, software spia a tutti gli effetti: dopo aver infettato un dispositivo (smartphone, tablet, pc) sono in grado di accedere a tutta la sua attività (comunicazioni telefoniche, mail, chat, foto, Skype, navigazione web, file); di scattare foto dello schermo; di attivare microfono e videocamere per effettuare intercettazioni ambientali.
Uno strumento potente e invasivo su cui in questi ultimi anni si stanno giocando varie partite. Con tentativi di legiferare al riguardo, regolamentandolo, da parte del Parlamento, che però alla fine sono stati ridotti a una delega al governo, che rischia di tagliare con l’accetta molte complessità tecniche e giuridiche del mezzo. E con sentenze che ne inquadravano magari solo dei pezzi, delle funzioni specifiche, tralasciando altri aspetti (vedi quella) dell’aprile 2016 delle sezioni unite della Cassazione).
LA SENTENZA SUL RICORSO OCCHIONERO
Ora l’ultima novità è che la corte di Cassazione, in una sentenza depositata il 20 ottobre, ha ritenuto infondato il motivo del ricorso di Occhionero, di fatto aprendo a ulteriori utilizzi delle funzioni dei trojan. Ed estendendo il loro impiego per più tipologie di reato. Ma che cosa contestavano gli Occhionero?
Che i risultati raccolti col trojan fossero inutilizzabili per due motivi:
1) il trojan era stato usato nel computer di casa dell’indagato, ma secondo loro una precedente pronuncia delle sezioni unite della Cassazione, la “Scurato”, permetteva simile utilizzo (in casa, luogo particolarmente protetto dalla nostra legge) solo per reati di criminalità organizzata;
2) che il trojan non era stato utilizzato per intercettare flussi telematici (non era dunque intercettazione telematica come prevista dall’art 266-bis del codice di procedura penale), cioè non captava i dati in transito dal pc alla rete, bensì dei dati in tempo reale in un certo schermo o supporto, facendo ad esempio screenshot, fotografie del monitor. La differenza è che nel primo caso si parla di intercettazione telematica, nel secondo di perquisizione/ispezione.
LE MOTIVAZIONI DELLA CORTE
Allora, la sentenza della Cassazione ha risposto così:
1) Sul primo punto la pronuncia delle Sezioni Unite (“Scurato”) si riferiva solo a una funzione specifica del trojan, che non riguardava l’intercettazione telematica effettuata nel caso Occhionero, bensì l’intercettazione delle comunicazioni tra presenti. Cioè quella funzione del trojan che attiva il microfono del dispositivo trasformandolo in una cimice ambientale e registrando l’audio attorno.
Inoltre, anche stando a quella pronuncia, la Corte limitava sì l’uso dentro casa di quella funzione del trojan solo a delitti di criminalità organizzata. Ma non escludeva comunque l’utilizzo del trojan nei casi in cui il reato fosse compiuto in casa, in cui l’abitazione fosse sede dell’attività criminale. Sopratutto, quella pronuncia non escludeva l’utilizzo del trojan per le intercettazioni telematiche, sottolinea ora la sentenza. Che fa anche un riferimento al disegno di legge di riforma del processo penale che ha dato delega al governo di rivedere le intercettazioni, incluso l’uso dei trojan: anche in quel caso, sostiene la sentenza, si disciplinano solo le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante trojan, perché sarebbe la modalità ritenuta “più invasiva”.
Ricapitolando: quella pronuncia delle Sezioni Unite riguardava solo l’intercettazione tra presenti, di tipo ambientale, e non “la captazione che ha interessato l’Occhionero”. E non si può trarre da quella pronuncia un principio generale sulle intercettazioni telematiche.
2) Sul secondo punto la sentenza della Cassazione replica semplicemente che il trojan sarebbe stato usato nell’indagine sia per fare intercettazioni telematiche (del flusso di comunicazioni) sia captazioni (screenshot) di contenuti del pc. E che spettava all’indagato specificare quali di questi ultimi dati (quelli captati sul pc) fossero inutilizzabili e quanto pesassero sull’insieme degli indizi. “Il che non risulta essere stato fatto”, dice la sentenza.
L’IMPATTO DELLA SENTENZA SUI TROJAN
Insomma, secondo questa sentenza l’uso del trojan - anche con diverse funzioni - nell’indagine era lecito. Ma, al di là della vicenda giudiziaria specifica, può avere anche ripercussioni più in generale su come verranno utilizzati i trojan?
“Sì purtroppo - risponde l’avvocato Fulvio Sarzana, il primo a segnalare pubblicamente la sentenza - Perché la sentenza affronta proprio il tema delle intercettazioni telematiche attraverso i trojan. Ora sappiamo che questi strumenti si possono usare anche per tutti i reati che prevedono intercettazioni telematiche (art 266-bis), ovvero anche reati commessi con l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche”.
“È una sentenza che fa giurisprudenza ma il problema sono le premesse perché la pronuncia “Scurato” delle sezioni unite si preoccupava proprio dell’invasività delle altre attività del trojan”, commenta l’avvocato Stefano Aterno. “Non è vero che le intercettazioni audio, fatte tra presenti, siano più invasive di una captazione di dati non comunicativi fatta da remoto, che di fatto è una perquisizione occulta. E in tal caso non si tratta di una intercettazione telematica ma di una attività di ispezione/perquisizione che dovrebbe essere poi notificata all’indagato”.
“Il punto è che questa sentenza considera solo l’intercettazione tra presenti, senza riprendere le preoccupazioni delle sezioni unite sull’invasività dello strumento e della sua incidenza sulle libertà fondamentali”, ribadiscono anche gli avvocati Giovanni Battista Gallus e Francesco Micozzi. “È un punto che contrasta col principio di proporzionalità della misura sottolineato anche dalla Corte europea dei diritti umani sulle intercettazioni. E poi azzera le differenze tra perquisizione e intercettazione, dicendo che è onere della difesa dimostrare se certe prove sono state prese in un modo o nell’altro”.
Ma se capti dati dentro il dispositivo, e non un flusso di comunicazioni tra due apparecchi, quella è una ispezione o perquisizione, notano ancora Gallus e Micozzi. Che ribadiscono: “Soprattutto la sentenza apre all’uso dei trojan per reati meno gravi ma commessi con mezzi informatici, inclusa anche la diffamazione online”.
Fonte: qui
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