SE POI VI TAMPONA UN BEL TIPINO CON MERCEDES BULGARA, SONO CAZZI VOSTRI ...
Mario Rossi per www.quattroruote.it
Niente multa per chi circola in Italia con un’auto con targa estera senza assicurazione.
Lo ha ribadito il ministero dell’interno con la circolare 300/A/2792/17/124/9 del 3 aprile scorso: “si ritiene che per tali veicoli sia esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 193 del Codice della strada anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa”.
Quando la carta verde non è necessaria.
Il Viminale si riferisce ai veicoli immatricolati nei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.
Infatti, se un veicolo è immatricolato in uno di questi Stati, l’obbligo di assicurazione nel territorio italiano si considera automaticamente assolto e, addirittura, la polizia non deve nemmeno effettuare il controllo dei documenti assicurativi.
Accordi internazionali.
Attenzione, però. La circolare del ministero dell’Interno non è frutto di un’iniziativa italiana. Tutto nasce da accordi e normative internazionali. Dapprima la «convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli stati membri dello Spazio economico europeo e di altri stati associati» del 30 maggio 2002, quella che, in pratica, ha reso non più necessaria la carta verde per circolare nei paesi firmatari; poi la decisione della commissione europea 2003/564, recepita in Italia con decreto del ministero dello Sviluppo economico 86/2008: “per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata” da uno degli Stati sopra citati.
Vale anche per chi circola stabilmente in Italia. Da notare che la circolare del ministero dell’interno (niente controlli sull’Rc e niente sanzioni per mancata copertura), si applica a tutti i veicoli esteri (immatricolati nei paesi indicati). Anche a quelli che circolano in Italia da più di un anno e per i quali non si è proceduto alla "nazionalizzazione".
Anche in quel caso, infatti, pur circolando illegittimamente sul territorio nazionale (ma la norma, come si sa, è inapplicabile visto che non è possibile stabilire una data di ingresso in Italia non esistendo formalità doganali), l’eventuale violazione dell'articolo 193 del Codice della strada non può essere contestata.
Insomma, un’altra freccia all’arco dei cosiddetti furbetti delle targhe bulgare e rumene, auto spesso, in realtà, guidate da cittadini italiani.
Fonte: qui
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