C'È L'OBBLIGO DI USARLI MA NON ESSENDOCI UNA LISTA UFFICIALE, I PRODUTTORI POSSONO AUTO-CERTIFICARE DI ESSERE A NORMA. MA SE SERVE L'AZIONE DEL GUIDATORE PER ATTIVARE IL DISPOSITIVO, ESSO È AUTOMATICAMENTE ''ILLEGALE''. E QUASI TUTTI LA RICHIEDONO
LA MINISTRA DE MICHELI CHIACCHIERA MA LE SANZIONI SONO ANCORA IN VIGORE
Alice Dutto per www.corriere.it
Un altro capitolo della già complicata vicenda dei dispositivi anti-abbandono per i seggiolini (obbligatori per i bambini fino a 4 anni d'età) riguarda la loro conformità alle caratteristiche delineate dal decreto attuativo. Se si legge la norma alla lettera, infatti, nessuno dei prodotti attualmente sul mercato sarebbe a norma.
Le due «falle»
I punti critici sono essenzialmente due: il fatto che il dispositivo debba essere in grado di attivarsi automaticamente, senza alcuna ulteriore azione da parte del conducente, e il fatto che non alteri le caratteristiche di omologazione del seggiolino. «Oggi come oggi - denunciano gli esperti di Altroconsumo - non c'è alcun sistema in commercio che abbia entrambe queste caratteristiche: cioè che sia approvato dalla casa produttrice dei seggiolini e, allo stesso tempo, non preveda alcuna azione per attivarsi».
Bluetooth fuorilegge?
Stando al testo dell'allegato A (punto 1 lettera B) del decreto attuativo, «il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente». Questo fa sorgere diversi interrogativi, che l'associazione dei consumatori pone alle istituzioni: «Non è chiaro se, ad esempio, la necessità di attivare il Bluetooth sul telefonino sia da considerarsi un'azione volontaria attiva».
Chiusura non a norma
Sempre Altroconsumo sottolinea che, per la stessa indicazione del decreto, non sarebbero a norma i dispositivi – sia integrati che indipendenti – che necessitano della chiusura di una clip o di parte del dispositivo.
Dispositivi indipendenti in forse
C'è poi un'altra questione: quella dell'alterazione delle caratteristiche con cui un seggiolino è stato omologato. Il punto 2, lettera B, dell'allegato A del decreto 122/2019, dice: «Nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione».
Le certificazioni dei dispositivi
E allora perché praticamente tutti i dispositivi in commercio, a oggi, hanno la certificazione di conformità? Perché, come previsto dalla legge, si tratta di un'autocertificazione e non sono ancora scattati i controlli che, secondo fonti ascoltate dal Corriere, partiranno ad andar bene non prima di dicembre. Solo in seguito a tali controlli si saprà quali prodotti rispettano veramente la legge e quali no. Fino a quel momento si viaggia, letteralmente, nell’incertezza. Nella quale potrebbero fioccare le multe.
La necessità di un chiarimento
Ecco perché è importante che si proceda al più presto alla moratoria delle sanzioni che dovrebbe essere approvata a breve, come confermato dal Ministero dei Trasporti.
Fonte: qui
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