9 dicembre forconi: Cartelle e atti dell’Agenzia Entrate nulli con poste private

giovedì 19 settembre 2019

Cartelle e atti dell’Agenzia Entrate nulli con poste private

Cartelle e atti dell’Agenzia Entrate nulli con poste private

Addio cartella di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione e avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate se, invece del postino, si presenta il corriere di un servizio postale privato.
In tema di notifica delle cartelle di pagamento, anche Agenzia Entrate Riscossione deve rispettare gli stessi obblighi che, sino al 1° luglio 2017, sono stati imposti ad Equitalia dalle norme sulla riscossione e dalle numerose sentenze emesse dai tribunali italiani. Il che significa, tra le altre cose, che la consegna ai contribuenti di cartelle esattoriali, preavvisi di fermo, ipoteche e pignoramenti può essere eseguita solo a mezzo di un pubblico ufficiale. Lo stesso principio si estende anche agli accertamenti fiscali dell’Agenzia delle Entrate, alle multe derivanti da contravvenzioni del codice della strada e agli atti giudiziari. Il riferimento è chiaro: bandite le notifiche eseguite mediante corrieri e servizi postali privati. In caso contrario la notifica è del tutto inesistente in quanto eseguita da un soggetto non legittimato. Solo i postini di Poste Italiane infatti rivestono la qualifica di «pubblici ufficiali» e, come tali, hanno il potere di conferire valore legale alle attestazioni di notifica da questi eseguite. È questo l’orientamento sino ad oggi sposato dalla Cassazione e dalla totalità dei tribunali italiani.
Indice

Come deve avvenire la notifica delle cartelle di pagamento

Agenzia Entrate Riscossione può curare la notifica delle cartelle provvedendo essa stessa, previo imbustamento e chiusura dell’atto, alla consegna del plico all’ufficio postale. Non deve quindi servirsi di un soggetto diverso con l’ufficiale giudiziario per gli atti del tribunale. Si parla a riguardo di «notifica diretta». Dopo alcune voci contrastanti, la Suprema Corte ha legittimato tale modalità ritenendo valide le notifiche delle cartelle di pagamento così eseguite. A questo punto, però, l’Esattore non può scegliere un servizio di poste private: egli al contrario è tenuto ad affidare le buste unicamente a Poste Italiane. I suoi dipendenti addetti alla consegna delle lettere, infatti, sono considerati dalla legge «pubblici ufficiali» e, come tali, legittimati a conferire certezza al procedimento di notifica e, quindi, all’avviso di ricevimento dell’atto consegnato al contribuente.È bene, quindi, controllare bene, dalla busta recapitata dal postino e spedita dall’Agenzia delle Entrate, se la consegna è stata curata da Poste Italiane o da un altro soggetto. Solo Poste Italiane è delegata alla spedizione di atti fiscali e giudiziari. Risultato: sono nulle tutte le notifiche avvenute in passato (o che, eventualmente, avverranno in futuro) attraverso la posta privata.
Notifica a mezzo di poste private: l’orientamento dei giudici
Il principio di nullità delle notifiche a mezzo poste private è stato espresso più volte dalla Cassazione [1] e ribadito dai giudici di primo e secondo grado [2].
L’Agenzia delle Entrate, in particolare, può notificare i propri atti solo attraverso il servizio postale, inviando copia dell’atto in plico sigillato con raccomandata a.r. alla residenza o alla sede del contribuente e senza l’intervento di messi [3]. L’atto è spedito in busta chiusa, sigillata, di colore verde, sulla quale non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto e sulla quale l’ufficio deve apporre numero di registro cronologico, sottoscrizione, sigillo dell’ufficio [4].
L’ufficio deve poi apporre, tanto sull’originale quanto sulla copia dell’atto notificato, la relata di notifica nella quale indica l’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario e il numero identificativo della raccomandata.
Sono invece lecite le notifiche fatte con posta elettronica certificata (Pec) anche se, a riguardo, qualche giudice ha sposato l’orientamento opposto; secondo queste ultime tesi, l’email, anche se certificata, non può contenere l’originale della cartella, ma solo un pdf che è una riproduzione meccanica, una scannerizzazione che equivale a una fotocopia.
La nullità della notifica fatta da un postino privato
Tornando al problema della nullità della notifica a mezzo di poste private, sempre la Cassazione [5] ha ribadito l’illegittimità di tutto il procedimento di notifica se fatto privatamente; al contrario, la classica busta bianca di Poste Italiane è perfettamente valida. La sentenza ricorda infatti che, nel caso di notifiche fatte col servizio postale, attraverso spedizione dell’atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, quest’ultimo costituisce atto pubblico e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla notifica (a mezzo posta) eseguita dall’ufficiale giudiziario.
In buona sostanza, secondo la Corte non v’è alcuna differenza tra un postino e un ufficiale giudiziario.
Non può dirsi la stessa cosa, invece, per le notifiche effettuate mediante un servizio di posta privato (per esempio, il corriere o il pony express). Gli agenti postali di tale servizio non hanno la qualità di pubblici ufficiali. Pertanto, gli atti da essi redatti non godono di quella fede privilegiata (si dice anche «presunzione di veridicità fino a querela di falso») tipica invece delle attestazioni di pubblici ufficiali.

Cosa fare se la cartella non è notificata da Poste Italiane

Il contribuente che dovesse ricevere una cartella notificata con un servizio privato può impugnarla. Trattandosi di un vizio che determina l’«inesistenza» della notifica (perché fatta da un soggetto non legittimato), l’eventuale ricorso non sana il vizio stesso. Perché questa precisazione? È necessario fare un passo indietro. Di norma, quando si assume che una cartella è stata notificata in modo errato – ad esempio perché firmata da una persona diversa dal destinatario e non legittimata a riceverla – l’eventuale impugnazione non fa che dimostrare il contrario, ossia che l’atto è comunque pervenuto nelle mani del contribuente il quale, di conseguenza lo ha impugnato. Questa ammissione di ricezione sana il vizio; sicché l’eventuale ricorso del contribuente viene rigettato. La scelta più opportuna, in questi casi, è attendere la successiva mossa del fisco (ad esempio un fermo auto) e poi, impugnando quest’ultima, sostenere il mancato ricevimento della cartella di pagamento. Ebbene, questo discorso non vale tutte le volte in cui la notifica presenta un vizio talmente grave da non potersi dire neanche “esistente”. È il caso della cartella di pagamento consegnata da un soggetto che non sia un pubblico ufficiale. Dunque, il contribuente può impugnare la cartella notificata da poste private senza timore di sanare il vizio.

L’avviso di ricevimento

Affinché Agenzia Entrate Riscossione possa dimostrare in un eventuale contenzioso con il contribuente la corretta notifica deve esibire l’originale dell’avviso di ricevimento della raccomandata a.r., debitamente compilato in ogni sua parte, pena la perdita di ogni validità ed efficacia. Se questo viene smarrito o non prodotto in causa, il contribuente vince il giudizio.

30 Luglio 2017

Fonte: qui

Notifica della cartella a mezzo poste private è inesistente



Commissione Tributaria Provinciale, Pisa, sez. III, sentenza 06/12/2016 n° 478
La notifica è inesistente se la raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c. è inviata con poste private. Applicazione del principio della c.d. qualità degli effetti della notifica degli atti tributari inaugurato dalle Sezioni Unite n. 19704 del 2 ottobre 2015. L’atto tributario e la sua notificazione sono inseparabili.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa accoglie il ricorso del contribuente, dando seguito all’annullamento di alcune cartelle di pagamento illegittimamente notificate.
Le doglianze del ricorrente muovono dal ritenere inesistenti le notifiche degli atti di riscossione  effettuate ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 c.p.c. quando la raccomandata informativa, necessaria per il perfezionamento della procedura notificatoria, viene inviata a mezzo di un servizio postale privato (come nel caso di Nexive).
La sentenza della Commissione Tributaria è senza dubbio in linea sia con il disposto normativo di cui all’art. 4 d.lgs. n. 261/1999 che con il recente approdo a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 2 ottobre 2015, n. 19704.
La normativa di settore sopra richiamata, affida il servizio universale postale alle sole Poste Italiane fino al 2026, come peraltro confermato dalla stessa Autorità garante per le comunicazioni[1]. Recenti pronunce di legittimità hanno ritenuto di dare piena applicazione a tale dato normativo, precisando come per dirsi effettivamente attuata la procedura di cui all’art. 140 c.p.c. è necessario che  l’invio della raccomandata informativa venga effettuato utilizzando il servizio postale nazionale  “fornito  dall'Ente   Poste   su   tutto   il territorio    nazionale,   con   la   conseguenza    che,    qualora  tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di  recapito,  esso   non   è conforme  alla  formalità prescritta dall'art.  140 c.p.c., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio (…) Devequindi, essere rilevata l'inesistenza della notifica effettuata dal Concessionario della riscossione a mezzo agenzia  privata  di  recapiti” [2].
Ma c’è di più. 
La sentenza in commento si allinea all’orientamento inaugurato dalle Sezione Unite, superando definitivamente quegli arresti giurisprudenziali che consideravano sanabili i vizi di notifica dell’atto tributario per effetto della sua impugnazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 156 c.p.c.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno da ultimo valorizzato la natura recettizia degli atti tributari definitivamente cristallizzando il principio della “c.d. qualità degli effetti della notifica degli atti tributari”. Le misure di partecipazione divengono così veri e propri elementi costitutivi dell’efficacia giuridica dell’atto, per dirlo con le stesse parole della Suprema Corte: “indubbiamente la natura recettizia degli atti tributari rende inapplicabile l'istituto della “piena conoscenza” ai fini del decorso del termine d’impugnazione, essendo l'inammissibilità dell'utilizzo di strumenti alternativi o surrogatori al fine di provocare aliunde l'effetto di conoscenza una delle più rilevanti conseguenze connesse alla natura recettizia dell'atto, onde l'omessa comunicazione,  nei modi  di   legge, del provvedimento recettizio (nella  specie  l'atto  tributario) comporta il mancato decorso dei termini di impugnativa  e  impedisce  che l'atto diventi inoppugnabile, con pregiudizio  per  la  stabilità dei relativi effetti –omissisnon  è  sufficiente la prova della piena conoscenza dell'atto  ai  fini  della  decorrenza  dei  suddetti termini ma è necessaria una  comunicazione   effettuata  nei  modi  previsti dalla legge…[3].
I Giudici della sentenza in commento, confermando il proprio consolidato orientamento [4], valorizzano i suddetti principi ritenendo inesistente e insanabile la notifica dell’atto tributario qualora non si rispetti la procedura notificatoria prevista dalla normativa di settore. Si legge, infatti, come la notificazione deve essere effettuata da messo notificatore e “l’operatore postale privato è soggetto non abilitato privo della qualifica di pubblico ufficiale la cui attività inficia il perfezionamento del procedimento notificatorio con conseguente insistenza delle notifica (…)”[5].
Il Collegio, tuttavia, va oltre e offre due importanti chiarimenti in tema di notifica.
In primo luogo chiarisce che ogni qualvolta il contribuente contesti di non aver ricevuto la cartella esattoriale, grava sul Concessionario l’obbligo di produrre in giudizio la copia integrale della stessa, non essendo sufficienti -per provare l’avvenuta regolare notifica- né il mero estratto di ruolo né la ricevuta di ritorno della raccomandata.
Secondariamente al fine di poter considerare una raccomandata di avviso legittima, precisa come sia necessario che quest’ultima sia leggibile e correttamente comunicata; in ogni caso la mancanza della stessa – non superabile con il deposito da parte del Concessionario della relata di notifica o dell’estratto di ruolo- costituisce non una mera irregolarità, bensì una vero e proprio vizio insanabile della notifica.
In conclusione mostrando di aver pienamente compreso e recepito la portata innovativa dell’arresto della Suprema Corte, la Commissione Tributaria sancisce il principio dell’inseparabilità dell’atto dalla sua notificazione, tant’è che “ove non venga fornita la prova di tale collegamento non è possibile accertare se la copia dell’atto era o meno conforme all’originale”[6].
Sul tema si segnala:
(Altalex, 8 febbraio 2017. Nota di Valeria Papini)
_______________
[1] Autorità garante per le comunicazioni: Servizio universale.
[2] cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 2922 del 13 febbraio 2015, Corte di Cassazione ordinanza n. 3932 del 2011, ma si vedano anche Corte di Cassazione sentenze nn. 11095/2008, 20440/2006, 12533/2008.
[3] cfr. Cass. S.U. n.19704 del 2 ottobre 2015.
[4] cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Pisa sent. n. 317/2/2016 e sent. n. 337/3/2016.
[5] cfr. sentenza in commento.
[6] cfr.  sentenza in commento che richiama: Corte di Cassazione sent. n. 18252 del 2013, CTR Siracusa n. 7433/2016;  CTP Salerno 2544/2016; CTP Napoli n. 10938/2016  e n. 3150/2016).
ALLEGATI

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